Statuto Sociale

TITOLO PRIMO
Capo primo

SCOPO E SEDE

ART.  I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica, a sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF LA SERRA.


ART. 2 SEDE
L'Associazione ha sede in Valenza, Via Astigliano n. 42.


ART. 3 CARATTERI

  1. L’Associazione opera esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte.
  2. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro.  Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposte dalla legge.
  3. Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità sportive, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4 SCOPO

  1. Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello dilettantistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla F.I.G., ivi compresa l’attività didattica, e la pratica di altri sports a livello dilettantistico. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf, rispettivamente delle altre Federazioni sportive per quanto riguarda gli altri sports; nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e dì Federazioni straniere.
  1. Di conseguenza:
  • l'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote d’affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, a norma dell’art. 80 dello Statuto Federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi dì giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;
  • non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato e continuativo;
  • le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.;
  • condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

ART. 5 ATTIVITA PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potrà:

  1. compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento d'impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;
  2. intestarsi licenze comunali per l’esercizio di bar-ristorante;
  3. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi;
  4. acquistare, vendere, commercializzare, locare, affittare materiali, attrezzature, veicoli attinenti alla pratica del golf;
  5. svolgere l’attività di bar, ristorante e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’esercizio dell’attività ricreativa in genere ivi compresa la gestione di attività di svago, culturali e ricreative per conto proprio e/o di terzi, che potranno anche essere concesse in comodato o in affitto o in gestione a terzi.

Tali attività rimarranno comunque sempre esclusivamente strumentali ed accessorie al sostegno dell’attività istituzionale dell’associazione di sviluppo della pratica del golf e degli altri sports.


ART. 6
La durata della Associazione è indeterminata.


Capo secondo
SOCI

ART. 7 CATEGORIE

1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie: A) soci effettivi. B) soci juniores.

C) soci onorari.

  1. I soci effettivi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doversi inerenti per legge e per statuto all'Associazione.
  2. Quelli maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.
  3. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo su domanda controfirmata da due soci effettivi.
  4. Soci juniores sono coloro che hanno compiuto i 12 anni ma non i 26 anni.
  5. Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
  6. I soci juniores maggiorenni partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto.
  7. Il regolamento organico può prevedere la suddivisione dei soci effettivi e di quelli juniores in sottocategorie e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie.  Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del Circolo.
  8. Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
  9. I soci onorari sono nominati dall'assemblea.

ART. 8 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

  1. lo scioglimento della Associazione
  2. le dimissioni
  3. la radiazione
  4. l'acquisizione della qualifica di professionista, a norma dell'art. 16 dello Statuto della F.I.G., che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale, pure se di solo carattere sportivo.
  1. I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza al Circolo devono darne comunicazione scritta almeno sessanta giorni prima del 31 dicembre.
  2. Il Socio dimissionario, ai sensi del 2° comma del presente articolo, è tenuto al pagamento della quota sociale e delle altre contribuzioni eventualmente stabilite, fino alla scadenza dell’anno sociale.
  3. Qualora le dimissioni non siano state notificate nei termini prescritti, l’impegno si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito.

ART. 9 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

  1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che deve essere stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
  2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.
  3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico.
  4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

ART. 10 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


TITOLO SECONDO
Capo primo
ORGANI SOCIALI

ART.  I 1 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:

  1. l'Assemblea dei soci
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo
  4. il Collegio dei Revisori dei conti
  5. l'Organo di disciplina di prima istanza
  6. la Commissione di disciplina di seconda istanza
  1. Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, sono eletti dall’assemblea.
  2. Il Presidente, l’organo di disciplina di prima istanza, le Commissioni di disciplina di seconda istanza, sono nominate dal Comitato Direttivo.

Capo secondo
ASSEMBLEE

ART. 12 Assemblea dei soci

  1. L'assemblea è costituita da tutti i soci di età maggiore.
  2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuto o dissenzienti.
  3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
  4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto il voto per un'assemblea ordinaria; e di un terzo per un assemblea straordinaria.
  5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
  6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, illuogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  7. Almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  12. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti o un dipendente della Associazione.
  13. Un socio non può rappresentare per delega più di tre soci.
  14. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
  15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.
  16. Il Regolamento Organico stabilisce i modi ed i tempi della pubblicazione dei verbali delle assemblee mediante affissione all'albo sociale.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente due volte all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio; entro il 31 ottobre per l’approvazione dei contributi associativi dell’anno successivo.
  2. L’assemblea deve essere convocata inoltre entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.
  3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera consegnata o inviata ai soci aventi diritto al voto, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima dell'adunanza.
  4. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
  5. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:
  1. approvazione del rendiconto economico finanziario annuale
  2. nomina del Consiglio Direttivo nel numero di sette membri
  3. nomina del Collegio dei Revisori dei conti
  4. approvazione e modificazione dei regolamenti
  5. determinazione dei contributi associativi
  1. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapportidell'Associazione, che non rientrano nella competenza della Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame
  1. L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dovrà avvenire con votazione segreta.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera consegnata ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
  2. La convocazione, ove richiesta dei soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.
  3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto; ed in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
  4. Ai sensi dell’art. 21, terzo comma, del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  1. approvazione e modificazioni dello statuto sociale
  2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
  3. scioglimento del Circolo, modalità di liquidazione e destinazione delleattività residue.

Capo terzo
CARICHE SOCIALI

ART. 15 GRATUITA’

Tutte le cariche sociali sono gratuite

ART. 16 REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:

  1. aver compiuto la maggiore età;
    • non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
    • non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno;
    • essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf e non avere la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto F.I.G.;
    • trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2, lett. b) c) d) del presente statuto.
  2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci della Associazione; debbono però possedere i requisiti indicati dal primo comma del presente articolo.

ART. 17 INCOMPATIBILITÀ

  1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 11, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.
  2. La carica di amministratore è sottosposta al regime di incompatibilità previsto dall’art. 90, comma 18-bis, della Legge 289/2002, come modificata dalla Legge 128/2004, e successive modifiche.
  3. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro dieci giorni per una di quelle per la quale è stato eletto.
  4. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente.
  5. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

Capo quarto
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 COMPOSIZIONE E DURATA

  1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri.
  2. I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ART. 19 PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

  1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Presidente dell'Associazione che dura in carica tre anni e può essere rieletto esclusivamente per altri tre.
  2. La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi spetta al

Presidente. Tuttavia, per il compimento di singoli atti ovvero per la trattazione di singole pratiche, il Consiglio può attribuire il potere di rappresentanza, stabilendone i limiti, a singoli amministratori, direttori o procuratori.

  1. Il Consiglio nomina uno o due Vicepresidenti, che sostituiscano il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni del Presidente stesso.

ART. 20 RIUNIONI

  1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti.
  2. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
  3. La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica almeno due giorni prima. L’avviso di convocazione deve essere inviato, con le medesime modalità, anche ai componenti del Collegio dei Revisori.
  4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da

trattare.

ART. 21 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza dellamaggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
  2. In caso dì parità il voto del Presidente è determinante.
  3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; e devono essere inserite in un’apposita raccolta cronologica.
  4. Il Regolamento Organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.

ART. 22 COMPETENZA

  1. Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie dì competenza dell'assemblea.
  2. Può delegare a singoli suoi componenti l’esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell’Associazione.

ART. 23 DIMISSIONI E DECADENZA

  1. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro 30 giorni dal fatto che comporta la decadenza.
  2. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori,il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
  3. La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto comporta del pari la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo con gli stessi effetti di cui al comma che precede.

Capo quinto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24 COMPOSIZIONE E DURATA

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. Il Collegio nomina il suo presidente.
  3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni semestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al consiglio Direttivo.

Capo sesto

ORGANI DI DISCIPLINA

ART. 25 ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

  1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppurecostituito da tre membri effettivi, a scelta del Consiglio Direttivo che in ogni caso oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.
  2. Resta in carica per un triennio anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
  3. Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
  4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
  5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
  6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
  1. richiamo scritto
  2. censura scritta
  3. sospensione temporanea dalla frequentazione del Circolo o dalla sola attività agonistica
  4. radiazione (espulsione)

L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria del Circolo.  Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.

Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.

In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

In pendenza, della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.

7. L'Organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui l’art. 80 dello Statuto della F.I.G.,

ART. 26 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

  1. La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendano necessarie.
  2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.
  3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente alla Assemblea, che delibera in sede ordinaria.
  4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune. 5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

6. Resta in carica per un triennio, con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

ART. 27 EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza non ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 26 devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, di un termine maggiore.

ART. 28 REQUISITI

Qualora sia nominato organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un associato, dovrà trattarsi di un socio effettivo da almeno tre anni.

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 29 COMPOSIZIONE E COMPITI

  1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.
  2. Essa sarà composta da cinque soci effettivi.
  3. Alla Commissione spetta in ogni caso il compito di provvedere allaregolamentazione ed all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica del Circolo nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal

Regolamento Organico.

TITOLO QUARTO

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

ART. 30 ESERCIZIO SOCIALE E RENDOCONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

  1. L'esercizio sociale inizia l’1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di sei mesi, deve redigere e sottoporre all’approvazione dei Soci un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto dei principio della trasparenza nei confronti dei soci.

ART. 31 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto economico finanziario determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

ART. 32 ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione o di scioglimento della Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO QUINTO

Norme finali

ART. 33 REGOLAMENTO ORGANICO

1. Il Consiglio Direttivo formula, e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività nell'Associazione.

ART. 34 CLAUSOLA ARBITRALE

  1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 80 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e l'associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili dell'Organo di disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 7.
  2. L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.
  3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.
  4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART. 35 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ed in subordine le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.